Liquidità a famiglie e imprese
MORATORIA PRESTITI
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.
Ai sensi dell’art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.
Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.
No, non si applica al credito al consumo.
Sì, se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.
A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.
Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.
In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
Le misure di cui all’art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione.
La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.
Sì, vengono riproporzionati solo i corrispettivi per la prestazione di garanzia aggiuntiva da parte di intermediari bancari, finanziari e società di assicurazioni, limitatamente a quanto necessario per parametrarli alla maggior durata dell’operazione e quindi al rischio aggiuntivo, che sarà calcolato alle medesime condizioni di cui al contratto di garanzia in corso.
La banca/intermediario può realizzare, su base volontaria, operazioni di sospensione con caratteristiche analoghe a quelle previste dall’art.56 del Cura Italia anche per periodi più lunghi, fermo restando che la garanzia sussidiaria dello Stato copre esclusivamente gli inadempimenti relativi ai pagamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo.
La banca/intermediario è tenuta soltanto a verificare che l’impresa beneficiaria sia una PMI e non abbia in essere esposizioni classificate come deteriorate mentre non è suo onere accertare la veridicità della autocertificazione di carenza di liquidità resa ai sensi del comma 3 dell’art. 56. Pertanto, in caso di falsa autocertificazione la garanzia rimarrà valida, ferme restando le responsabilità civili e penali che conseguono per il dichiarante.
Se il debito non ha un piano di rimborso predeterminato è già nella discrezione del debitore decidere se pagare o meno, quindi la moratoria non si applica. Pertanto, in caso di piano di rimborso non predeterminato (fattispecie assimilabile a quella prevista dall’art. 56, comma 2, lett. B del ‘Cura Italia’), la sospensione si applica nel solo caso in cui la scadenza ultima del rimborso del finanziamento è precedente al 30 settembre.
Possono accedere alle misure dell’art 56: 1) i soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.); 2) gli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, etc.) purché iscritti nel registro delle imprese.
Si. La sospensione si può applicare anche ai finanziamenti che sono in pre-ammortamento, cioè per i quali l’intera rata è composta solo dalla quota interessi. In tal caso, gli interessi sospesi sono ripartiti in quote nel corso dell’ammortamento residuo. Tuttavia, se un’impresa ha già aderito alla Convenzione ABI ottenendo la sospensione della quota capitale del finanziamento, non può accedere alla moratoria ex art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020: in tal caso, per ottenere la sospensione del pagamento sia di capitale che di interessi, dovrà concordare con la propria banca la sostituzione della moratoria ABI con la moratoria ex lege.
Si precisa che il requisito dello status in bonis del debitore per accedere alle misure riguarda tutte le posizioni di quest’ultimo nei confronti del settore bancario, non solo il singolo finanziamento nei confronti della banca/intermediario alla quale si chiede la sospensione.
L’art. 56 si applica al solo leasing finanziario in quanto operazione assimilabile (sia dal punto di vista giuridico che contabile) ad un finanziamento, mentre esclude il leasing operativo (per cui non è possibile tale equiparazione). Mentre il leasing finanziario è infatti un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene locato (tramite l'esercizio dell'opzione finale) il leasing operativo è solo un servizio di noleggio a fronte di una commissione senza alcuna forma di finanziamento.
FONDO MUTUI PRIMA CASA
Sì, attraverso il Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Non è più richiesta la presentazione dell’ISEE, è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione.
Possono accedere al Fondo i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e professionisti (inclusi commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria che viene trasmessa a Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il modulo è reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, e potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Sì, possono beneficiare della sospensione anche i mutui contratti da meno di un anno.
Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
Sono esclusi dalla sospensione solo i mutui con agevolazioni pubbliche (es contributo agli interessi, garanzie o contributi a fondo perduto) che risultino attivi alla data della presentazione della domanda. Sono invece ammissibili alle prestazioni del Fondo i mutui che hanno fruito in passato di contributi o altre agevolazioni pubbliche che, tuttavia, non sono più attivi all’atto della presentazione della domanda.
No. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo di solidarietà) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare. Pertanto non c'è produzione di interessi su altri interessi (cd. anatocismo).