Rapporti Dormienti

Rapporti Dormienti legge n.266 del 23/12/2005


Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di “rapporti dormienti“, adottato con DPR n. 116 del 22 giugno 2007. Si definisce rapporto dormiente il rapporto contrattuale in capo al Cliente – conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, dossier titoli, etc. – di importo superiore a euro 100,00 non movimentato negli ultimi 10 anni. La richiamata normativa stabilisce che detti “rapporti dormienti” vengano d’ufficio estinti dalla Banca e i relativi importi devoluti allo Stato, per alimentare un apposito Fondo, costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sui mercati finanziari. Si riportano di seguito gli Avvisi massivi nei quali sono elencati: i “rapporti dormienti al portatore” che, per loro stessa natura, non consentono alla Banca la riconducibilità a un “titolare” al quale indirizzare la “informativa” mediante raccomandata a.r., di cui all’art. 3 del citato regolamento; i “rapporti dormienti nominativi” per i quali non è stato possibile indirizzare la “informativa” mediante raccomandata a.r. I Signori clienti legittimi portatori dei titoli di deposito di cui ai seguenti Avvisi sono tenuti ad effettuare entro 180 giorni dalla data presente su ciascun Avviso una disposizione (versamento, prelevamento, etc) sul relativo rapporto; in mancanza detti rapporti saranno estinti d’ufficio e le relative somme devolute allo Stato, in ottemperanza alla sopra citata normativa.

Il contribuente che effettua gli interventi può quindi scegliere in alternativa:

  • il pagamento e la contestuale detrazione diretta dall’IRPEF  del 110% delle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo
  • il pagamento dell’intervento e la cessione del credito d’imposta alla banca
  • lo sconto diretto in fattura (se l’impresa esecutrice dei lavori lo consente, poiché recupera in sua vece il credito d’imposta), per un importo non superiore al valore del corrispettivo stesso.

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