Trasparenza Post-Trade

La Direttiva MiFID 2, in base al Regolamento Delegato UE 576/2017, dispone l’obbligo per gli intermediari di pubblicare informazioni circa gli ordini dei clienti eseguiti nelle prime 5 sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati.

Il Regolamento Delegato (UE) 576/2017 definisce il contenuto e le modalità di rappresentazione delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare circa le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti l’anno precedente e circa la qualità dell’esecuzione. Si tratta di un elemento essenziale per migliorare la comprensione da parte dei clienti e il controllo della qualità dell’esecuzione.

In particolare, le imprese devono pubblicare le informazioni riguardanti il volume e il numero di ordini eseguiti in ciascuna sede di esecuzione, in modo da consentire agli investitori di formarsi un’opinione circa il flusso degli ordini dei clienti dall’impresa alle sedi di esecuzione.

Poiché le imprese ottengono il migliore risultato possibile per la clientela al dettaglio con metodi diversi da quelli seguiti per la clientela professionale, occorre comunicare le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione distinguendo tra clientela al dettaglio e clientela professionale. Inoltre, data la peculiarità delle operazioni di finanziamento tramite titoli, le imprese che le eseguono dovrebbero rendere pubbliche le prime cinque sedi di esecuzione in una comunicazione distinta.

Le imprese di investimento sono tenute a pubblicare anche una valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in ciascuna delle sedi cui si sono rivolte. In particolare, le imprese di investimento devono pubblicare, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell’analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle diverse sedi di esecuzione. Queste informazioni consentiranno agli investitori di valutare la qualità dell’esecuzione e li aiuteranno a valutare l’efficacia del monitoraggio delle strategie di esecuzione condotto dalle imprese d’investimento.

Le imprese di investimento sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione tramite gli appositi modelli previsti dal predetto regolamento delegato. Ciascuna impresa di investimento deve pubblicare sul proprio sito internet, in formato elettronico, la sintesi dell’analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità delle sedi di esecuzione.

 


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